Statuto dell’Associazione
“Piccoli Amici in Camper”


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Art. 1) Costituzione
E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, un'associazione denominata "PICCOLI AMICI IN CAMPER" da ora in avanti denominata “associazione”.
L'Associazione è apolitica ed apartitica e non ha scopo di lucro, può aderire ad altri Enti, Organismi e Associazioni locali, regionali nazionali ed internazionali con fini convergenti agli scopi indicati nell’art. 3.
Art. 2) Sede
L'Associazione ha sede in Roma.
Art. 3) Scopi
L’Associazione intende:
promuovere lo spirito associativo fra tutti i possessori di veicoli motorizzati attrezzati per il campeggio di qualsiasi marca, modello e tipo;
la divulgazione della conoscenza del turismo all’aria aperta al fine di promuovere, coordinare, organizzare e tutelare l’attività campeggistica, il turismo itinerante, l’associazionismo ricreativo e culturale fra quanti esercitano il turismo all’aria aperta;
favorire lo scambio di esperienze, sia per una migliore utilizzazione dei mezzi che per scoprire luoghi ed itinerari interessanti;
c) mantenere ed instaurare rapporti di amicizia, mediante incontri e raduni, fra quanti credono nel plen air;
la promozione e la sensibilizzazione degli associati ad un comportamento atto a qualificare l’uso del caravan, autocaravan e mezzi simili nel rispetto dell’ambiente;
creare un centro di documentazione tecnica, legale ed informativa dove tutti possono attingere e nello stesso tempo dare, al fine di rimuovere ostacoli burocratici di qualsiasi natura;
aiutare a risolvere i problemi individuali e collettivi per una completa sicura e piacevole vita all'aria aperta sia nelle città sia a contatto con la natura;
promuovere ogni sorta di studi e di ricerche di carattere culturale e turistico anche mediante notiziario interno;
collaborare con Enti ed Istituzioni pubbliche, private, turistiche, sportive e culturali di città italiane e straniere, al fine di sviluppare e facilitare sempre più il libero turismo, per una completa, sicura e piacevole vita all'aria aperta;
promuovere gli impianti di aree di sosta parcheggi e campeggi;
la creazione e la gestione, diretta e/o indiretta, di strutture proprie e pubbliche con il fine di favorire l’incremento turistico itinerante (aree attrezzate) anche attraverso l’ottenimento da Comuni e Enti Privati, di terreni concessi in proprietà, in comodato e/o in locazione;
organizzare e favorire raduni a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, per creare occasione di incontro fra Associati e simpatizzanti al fine dell’accrescimento della forza sociale;
ottenere le migliori facilitazioni e condizioni possibili per gli associati nell’ambito dell’attività istituzionale svolta dall’ “associazione”.
Per attuare le suddette finalità, l’Associazione offrirà servizi e soggiorni agli Associati per il loro tempo libero e per la crescita culturale, organizzando raduni in camper sul territorio nazionale e/o estero. Potrà accedere, se necessario, a fondi europei, stipulare convenzioni con Enti pubblici, chiedere finanziamenti e contributi a Regioni, Province ed altri Enti.
L'Associazione potrà pubblicare periodici, opuscoli informativi e brochure, creare CD fotografici, CD musicali e DVD di filmati legati alle attività dell’Associazione.
L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali occasionali e marginali e comunque correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi associativi. Potrà partecipare ad altre associazioni o società con scopo analogo al proprio.
L’Associazione potrà svolgere qualsiasi attività connessa o accessoria a quelle istituzionali e con l’esclusivo perseguimento delle finalità associative.
Art. 4) Patrimonio
"PICCOLI AMICI IN CAMPER" è un’associazione senza scopo di lucro ed il suo patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili di cui l'Associazione sia proprietaria per acquisti, lasciti, donazioni, da riserve e da avanzi di gestione, nonché da tutti gli altri valori di cui abbia la piena disponibilità.
Art. 5) Entrate
Per il perseguimento dei propri compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
quote associative e introiti realizzati nello svolgimento dell’attività istituzionale;
introiti realizzati nello svolgimento di attività commerciale marginale;
versamenti effettuati a titolo di donazione da tutti coloro che aderiscono all’Associazione e da terzi;
redditi derivanti dal patrimonio;
Art. 6) Associati
Possono far parte dell’Associazione i possessori o fruitori di mezzi motorizzati attrezzati per il campeggio.
Coloro che intendano aderire all’Associazione devono rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone, l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti e corredata della ricevuta di versamento della quota associativa richiesta.
La domanda di iscrizione verrà valutata dal Consiglio Direttivo che delibererà in merito.
In caso di mancato accoglimento della domanda i suddetti importi saranno restituiti.
La tessera sociale è nominativa e afferente al nucleo familiare convivente.
Tutti i soci hanno eguali diritti
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiorenne, o per il legale rappresentante, l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.
L’Associato che non ha versato entro il ventotto febbraio di ogni anno la quota associativa versa in stato di morosità. Qualora tale situazione dovesse persistere, il Consiglio Direttivo può determinarsi per l’espulsione.
La qualifica di Associato si perde anche per recesso, morte o radiazione.
Il recesso deve essere manifestato dall’Associato per iscritto e può essere manifestato in qualsiasi momento. Tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) avrà efficacia dopo due mesi dal giorno in cui il Consiglio Direttivo avrà ricevuto la comunicazione scritta recante la volontà di recedere
La radiazione viene pronunciata dal Consiglio Direttivo qualora l’Associato abbia disatteso i doveri sociali ovvero abbia adottato comportamenti contrari alle finalità ed allo spirito dell’Associazione.
La quota non è cedibile, né rivalutabile. In caso di decesso dell’Associato non sono dovute restituzioni di alcun tipo.
Art. 7) Organi e cariche sociali
Sono organi dell’Associazione "PICCOLI AMICI IN CAMPER":
a) l'Assemblea degli Associati;
 b) il Presidente;
 c) il Consiglio Direttivo. 
Potranno altresì essere affidati incarichi sociali con funzioni di Segretario e Tesoriere ai membri del Consiglio Direttivo, anche se Vice-Presidenti.
Art. 8) Assemblea degli Associati
L'Assemblea è composta da tutti gli Associati in regola con la quota associativa ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e inoltre quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.
Essa inoltre:
elegge i componenti del Consiglio Direttivo, con un'unica votazione a scrutinio segreto;
delibera sugli argomenti all'ordine del giorno;
delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
delibera sulle modifiche al presente Statuto mediante assemblea riunita in forma straordinaria;
approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
delibera, in forma straordinaria, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L'Assemblea degli Associati è convocata per iscritto mediante invito spedito per posta ordinaria, ovvero a mezzo dell’apposito notiziario periodico se esistente o tramite e-mail o sms o tramite pubblicazione sui portali web dell’Associazione, ad ogni Associato avente diritto al voto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione.
La seconda convocazione non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione e comunque in un intervallo temporale compreso tra il giorno successivo ed il trentesimo giorno dalla data fissata per la prima convocazione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
 L'Assemblea dei Associati è presieduta dal Presidente (o dal Vice Presidente in caso di impedimento del Presidente) o da altra persona eletta dall’Assemblea su proposta del Presidente o del Vice Presidente.
Il Presidente dell'Assemblea, a sua volta designa un Associato ad esercitare le funzioni di Segretario. Ogni Associato ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro Associato dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'espressione di astensione si computa come voto negativo
Art. 9) Presidente
lI Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
In casi d'urgenza adotta i provvedimenti che ritiene necessari sottoponendo il proprio operato appena possibile al Consiglio Direttivo. 
In assenza del Presidente i poteri sono esercitati dal Vice Presidente o in sua assenza da un Consigliere indicato dal Consiglio.
Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
Art.10) Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è costituito da non meno di tre e non più di sette consiglieri.
L’Assemblea determinerà, in occasione delle elezioni il numero dei consiglieri - che dovrà essere sempre in numero dispari.
I Consiglieri devono essere Associati dell'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, il Presidente, uno o due Vice Presidenti, il Segretario ed un Tesoriere.
Il Consigliere assente ingiustificato in tre consecutive riunioni del Consiglio può decadere dalla carica; in tal caso, come nei casi di recesso per qualsiasi motivo, gli subentra il primo dei non eletti. Tutte le cariche sono a titolo gratuito, nessun compenso spetta ai membri del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo delibera di volta in volta, fatta salva la disponibilità di cassa, eventuali rimborsi per missioni particolari.
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea e può decidere su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea medesima ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con facoltà di particolari deleghe.
In via esemplificativa, e non esaustiva, deve:
approvare le richieste di adesione presentate dai candidati Associati;
predisporre il regolamento interno riguardante lo svolgimento dei servizi e provvedere alle sue modifiche;
nominare le commissioni tecniche o consultive che ritiene utili al conseguimento degli scopi sociali;
deliberare per le assunzioni e i licenziamenti del personale;
deliberare l'adesione ad altri Enti, Organismi e Associazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali;
promuovere incontri culturali locali, nazionali ed internazionali;
affidare totalmente o parzialmente l'organizzazione e la gestione di iniziative e proposte ad Enti e/o Società private particolarmente attrezzate e competenti;
deliberare l’eventuale partecipazione dell’Associazione in Società cooperative e d'altro tipo designando Consiglieri e/o Associati con specifica competenza a rappresentarlo;
mantenere collegamenti con organismi similari ed Enti pubblici e privati;
nominare delegati e fiduciari di zona, che possono essere anche non consiglieri;
nominare i rappresentanti dell’Associazione in seno a organismi internazionali, nazionali, regionali o locali con fini convergenti a quelli statutari;
conferire deleghe e mandati per particolari mansioni ad un Associato competente od a professionista di fiducia.
Inoltre ha il compito di:
predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
preparare, al termine del mandato, la lista dei candidati comprendente un numero di nominativi almeno doppio di quello dei candidati da eleggere;
proporre all'Assemblea l'entità delle quote d'iscrizione e delle quote associative e l'entrata in vigore;
curare l'applicazione dello Statuto e del Regolamento;
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo degli Associati componenti il Consiglio.
Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno. L’avviso di convocazione deve essere spedito almeno 5 giorni prima del giorno dell’adunanza per posta ordinaria, telefax o per e-mail o sms.
Le riunioni possono altresì avvenire in tele o video conferenza o con altro strumento telematico, secondo prudente valutazione di chi convoca la riunione. Dovrà comunque garantirsi la ricezione e la provenienza delle decisioni dei consiglieri in tele o video conferenza.
Non è ammessa delega fra i consiglieri.
Per la validità del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri; in caso di parità prevale il voto di chi presiede; l’espressione di astensione si computa come voto negativo.
Il Consiglio delibera nell'ambito delle proprie competenze a maggioranza relativa.
Il verbale della riunione corredato dal deliberato di ciascun consigliere deve essere conservato dal segretario agli atti dell’associazione.
Art.11) Segretario
Il Segretario dell'Associazione può essere nominato e/o revocato dal Consiglio Direttivo.
In particolare:
dispone gli atti necessari per il regolare funzionamento dell’Associazione, secondo le direttive ricevute dagli organi sociali;
cura l’attuazione delle direttive ricevute con la collaborazione eventuale delle commissioni tecniche;
redige la corrispondenza e cura l’archivio del carteggio e dei documenti;
trascrive i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo, che sottoscrive in unione col Presidente:
trascrive le delibere delle Assemblee ordinarie e straordinarie degli Associati.
Art. 12) Tesoriere
Al Tesoriere sono demandati i seguenti compiti:
la tenuta della contabilità dell’Associazione;
il controllo dei fondi per le piccole spese di segreteria;
i pagamenti e le riscossioni;
la firma degli assegni tratti sui conti correnti disgiuntamente con il Presidente.
Il Tesoriere effettua la chiusura della contabilità dell’esercizio e predispone il bilancio consuntivo.
 I fondi occorrenti per la gestione saranno depositati presso uno o più istituti di credito scelti dal Consiglio Direttivo. Tali conti dovranno essere intestati all’Associazione con firma disgiunta del Presidente e del Tesoriere.
Art. 13) Avanzi di gestione
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 14) Scioglimento e liquidazione
L'Assemblea degli Associati, con la partecipazione di almeno tre quarti dei componenti e con deliberazione di almeno tre quarti dei presenti, può deliberare lo scioglimento dell'Associazione provvedendo alla nomina del liquidatore e indicando la destinazione da darsi al patrimonio.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15) Bilanci
Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.
Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la discussione e l’approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
Art. 16) Norme transitorie
Per disciplinare quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda all’applicazione delle norme di cui ai libri I e V del Codice Civile e del D.L. 3 luglio 2017 n. 117.